I rimborsi spese nel Regime Forfettario
Rimborsi spese nel Regime Forfettario 2025: costituiscono compensi o sono esclusi dal reddito? Scopri le due interpretazioni e l'attuale incertezza normativa.
4/24/20252 min read
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024, che attua uno dei pilastri della riforma fiscale, si è acceso un dibattito tecnico di grande rilievo:
👉 come devono essere trattati fiscalmente, a partire dal 2025, i rimborsi spese percepiti dai contribuenti in regime forfettario?
La questione nasce da una novità introdotta all’art. 54 del TUIR, che esclude espressamente dal reddito professionale i rimborsi spese documentati e addebitati analiticamente. Tuttavia, la norma non menziona espressamente il regime forfettario, disciplinato separatamente dalla L. 190/2014, e ciò ha dato origine a due interpretazioni opposte: una estensiva e favorevole al contribuente, l’altra restrittiva e prudenziale.
📘 Interpretazione favorevole: i rimborsi spese non costituiscono compensi
Secondo una prima lettura — sostenuta da alcuni professionisti, riviste di settore e dottrina fiscale — la riforma ha portato anche per i forfettari un importante passo avanti in termini di equità fiscale.
📜 Cosa dice il nuovo art. 54 del TUIR?
Il nuovo comma, applicabile dal 1° gennaio 2025, stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito:
i rimborsi per spese sostenute nell’interesse del cliente;
purché siano documentate (es. ricevute, biglietti, fatture);
e addebitate analiticamente (distinte dal compenso professionale).
Secondo questa tesi, tale principio rappresenta una regola di portata generale, che deve essere interpretata in senso sistemico e coerente, applicabile a tutti i contribuenti, anche a chi determina il reddito in modo forfettario.
✅ Cosa comporta per i forfettari?
In pratica, i rimborsi spese “puri” — ossia quelli documentati e addebitati al cliente in maniera separata e puntuale (es. trasporti, vitto, alloggio, pedaggi, biglietti aerei) — non sarebbero più considerati compensi. Questo significa:
non verrebbero tassati ai fini dell’imposta sostitutiva (né al 5% né al 15%);
non rientrerebbero nel limite di 85.000 € previsto per la permanenza nel regime;
non sarebbero soggetti a contributi previdenziali (INPS);
non influenzerebbero i conteggi per eventuali cause di esclusione.
📌 Un vantaggio importante per i professionisti che svolgono attività “in trasferta” o presso clienti fuori sede, dove le spese sono significative.
📕 Interpretazione restrittiva: i rimborsi spese continuano a essere compensi
L’altra lettura, più rigorosa e prudente, parte da un punto fermo: la riforma non ha modificato l’art. 1, comma 64, della Legge 190/2014, che regola la determinazione del reddito nel regime forfettario.
📌 Cosa prevede la normativa forfettaria?
Il reddito del contribuente in regime forfettario è determinato applicando un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi percepiti, senza possibilità di dedurre spese.
Tutti gli incassi percepiti — comunque denominati — rientrano nella base imponibile, compresi:
acconti;
indennità;
rimborsi spese, anche se analitici e documentati.
Secondo questa visione, la norma del TUIR, anche se più evoluta, si applica esclusivamente al reddito professionale determinato in contabilità ordinaria, e non si estende automaticamente ai regimi agevolati.
⚠️ Conseguenze pratiche:
I rimborsi spese costituiscono reddito imponibile;
Devono essere considerati per verificare il limite degli 85.000 €;
Concorreranno all’imposta sostitutiva e alla base contributiva INPS;
Nessuna distinzione formale tra compenso e rimborso.
📎 Questa impostazione è quella più conservativa e sicura, in attesa di chiarimenti ufficiali, ed è probabilmente quella che verrà adottata cautelativamente dai software fiscali e dai consulenti più prudenti.
⚖️ Conclusione: serve un chiarimento ufficiale
Al momento, le due letture coesistono e generano notevole incertezza operativa, che rischia di creare disparità tra contribuenti e potenziali contenziosi.
🔍 Cosa manca?
Un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate (circolare o interpello di sistema);
Un’eventuale modifica normativa dell’art. 1, comma 64 L. 190/2014, che stabilisca espressamente l’esclusione dei rimborsi spese analitici dal reddito anche per i forfettari.
🔧 Fino ad allora, il consiglio più prudente è quello di:
continuare a trattare i rimborsi come compensi;
e includerli nel computo dei compensi soggetti a imposta sostitutiva.
💬 Una scelta più tutelante, soprattutto per chi si avvicina al limite massimo di 85.000 € annui, il cui superamento comporterebbe l’uscita immediata dal regime agevolato.
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